Il 6 gennaio scorso è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016 n. 234, provvedimento che stabilisce meccanismi uniformi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta.
Il decreto, recita l'articolo 1, «individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima di tratta e l'età del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione dell'età, se del caso mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche, attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore».
La procedura per la determinazione dell'età è condotta da un'équipe multidisciplinare e prevede un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica, una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete (articolo 5, comma 2). Nello stesso comma dell'articolo 5 si specifica che non si procede ad accertamenti successivi, nel caso in cui all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato.