Affidamento e benessere del minorenne. Come garantire il diritto a mantenere legami significativi con entrambi i genitori?
La vicenda alla base dell’ordinanza in commento è comune a tante altre storie: un padre e una madre non riuscendo dopo la loro separazione a trovare un accordo sulle modalità attraverso le quali continuare a prendersi cura della prole (in questo caso una bambina), si sono rivolti al tribunale competente, il Tribunale di Novara, che ha deciso di affidare la bambina in via esclusiva al padre, con conseguente collocamento presso di lui. La donna ha presentato ricorso presso la Corte d’appello di Torino che però ha optato per confermare la decisione assunta dal giudice di primo grado.
Oggi, in virtù della riforma realizzata dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, l’affidamento condiviso della prole in caso di rottura dell’unità familiare è diventato il regime ordinario capovolgendo la precedente disciplina.
Negli ultimi anni la giurisprudenza si è quindi orientata sull’affidamento condiviso come migliore modalità per garantire il diritto alla bigenitorialità della prole.
A oggi quindi, sia la giurisprudenza nazionale che quella sovranazionale si muovono in modo da garantire il diritto alla bigenitorialità, dando la possibilità ai figli di mantenere legami significativi con entrambi i genitori.
In allegato un approfondimento giurisprudenziale sul tema dell'affidamento e del benessere del minorenne.
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Questioni di attualità: affidamento e benessere del minorenne | 381.84 KB |