Convenzione di Lanzarote

Disegno di legge per la ratifica della Convenzione contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale Con l'approvazione del disegno di legge S.1969 da parte della Camera dei Deputati, avvenuta all'unanimità il 19 gennaio 2010, è stato compiuto il primo passo verso la ratifica della Convenzione che era stata sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, sotto l'egida del Consiglio d'Europa, e che è finalizzata a proteggere i minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

Detto che, per la sua entrata in vigore nel nostro ordinamento giuridico, occorrerà attendere anche l'approvazione da parte del Senato dove il disegno di legge in commento è stato presentato il 21 gennaio 2010*, è opportuno fin da adesso indicare i punti più significativi della Convenzione: la prevenzione del fenomeno, il perseguimento degli autori dei reati, la previsione di misure per la tutela delle vittime, la promozione della cooperazione europea in materia di contrasto di questi reati. Il ruolo fondamentale della Convenzione di Lanzarote è rappresentato dal fatto che le sue norme, una volta ratificate, porteranno negli ordinamenti giuridici degli Stati aderenti modifiche sostanziali al loro diritto penale, che diventeranno lo strumento per affrontare in modo adeguato, e soprattutto omogeneo, il diffondersi dei reati di pedopornografia e di pedofilia. Infatti, unificando la legislazione degli Stati sul tema della tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale si riuscirà più efficacemente a combattere questi abietti fenomeni che spesso si caratterizzano proprio per essere consumati in Stati diversi. Ma il legislatore italiano, nel disegno di legge in commento, è andato oltre al semplice recepimento della normativa contenuta nella Convenzione: per migliorare la tutela già in parte offerta ai minori dall'ordinamento giuridico sul tema della lotta alla pedofilia e alla pedopornografia**, reca non solo importanti adeguamenti al testo della Convenzione delle norme nazionali di contrasto alla pedofilia e della pedopornografia, ma coglie l'occasione per prevedere l'introduzione di incisive modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale rispetto ai crimini previsti dalla Convenzione. Viene, quindi, anticipata la soglia di punibilità dei comportamenti dei pedofili, ponendo l'attenzione a tutti quegli atteggiamenti che spesso si riscontrano nei momenti che precedono l'abuso, prevista una risposta repressiva caratterizzata da un aumento delle pene e dei tempi di prescrizione e definita una disciplina più stringente sulle modalità di partecipazione ai programmi di recupero sociale previsti per gli autori di tali crimini. Fra i nuovi reati troviamo l'art. 414 bis c.p.- rubricato Pedofilia e pedopornografia culturale - che punisce con la reclusione da tre a cinque anni "chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione". Alla medesima pena soggiace anche chi, "pubblicamente, fa l'apologia di questi delitti". Altro nuovo reato è quello richiamato nell'art. 609 undecies c.p. - rubricato Adescamento di minorenni - che interviene sulla delicata questione dell'adescamento dei minori tramite web definendo il reato di "adescamento" come "qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione" e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni. Infine il disegno di legge riscrive anche il reato di prostituzione minorile prevedendo la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro per chiunque: "recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto"; mentre, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000". Se tali fatti sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Tessa Onida

 

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*  DDL 1969 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Il DDL è stato trasmesso dalla Camera il 12 gennaio 2011 e il 12 ottobre 2011 è stato rinviato dall'Assemblea in Commissione. **  Si prenda come esempio la disciplina prevista dalle leggi n. 66/1996 "Norme contro la violenza sessuale", la legge n. 269/1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori", infine la disciplina della legge n. 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".  

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