Il presente articolo si inscrive all’interno di una trattazione sull’impatto della riforma del Titolo V della Costituzione in materia dei servizi educativi per la prima infanzia, pubblicata sulla rivista Bambini. Nello specifico, l’articolo tratta dell’assetto giuridico dell’istruzione e dei servizi educativi a seguito della riforma sopra citata.
L’articolo si apre con una trattazione della legislazione ordinaria di carattere generale in materia scolastica e specifica in materia dei servizi educativi per la prima infanzia, fornendo un inquadramento organico sulle disposizione legislative precedenti e successive alla riforma costituzionale del Titolo V. La riflessione che ne consegue mette in rilevo come, dopo quattro anni dalla riforma costituzionale ci si trovi in una situazione di forti incertezze e in uno scenario di mobilità, all’interno del quale il legislatore non si è mosso in maniera sempre organica, preferendo affidare molti dei propri interventi alle singole leggi finanziarie. In tal senso sembra che in materia di servizi educativi il legislatore si muova seguendo il criterio della riforma settoriale.
In seconda battuta sono introdotti e analizzati i disegni di legge attualmente all’esame della Commissione speciale infanzia e minori. Il disegno di legge n. 2583 stabilisce il principio secondo il quale i servizi socioeducativi per la prima infanzia sono organizzati secondo un sistema territoriale integrato, cui concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi. Viene data una definizione di nido d’infanzia, inteso come primo livello educativo, che opera in autonomia e continuità con la scuola d’infanzia, aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini da tre mesi a tre anni. Il più recente disegno di legge (n. 3510) disciplina invece un ambito più ampio, prevedendo la costruzione di un sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini dai tre mesi ai tre anni. I nidi d’infanzia, le scuole d’infanzia, i servizi integrativi e i servizi innovativi sono definiti come la sede primaria in cui ha luogo il processo di educazione e istruzione, e sono individuate le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Entrambi i disegni di legge si occupano di definire i livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato dell’infanzia.
Nell’analisi dei disegni di legge l’autrice rileva la necessità di una stretta integrazione tra le disposizioni contenute in essi, al fine di addivenire a una disciplina organica e completa della materia.
A fronte dell’inquadramento tratteggiato sono poste considerazioni conclusive che in particolar modo riguardano le relazioni tra Stato e Regioni. Dopo la riforma costituzionale del Titolo V è emersa la necessità, da parte delle Regioni, di tutelare la propria autonomia legislativa nei confronti dell’intervento statale percepito in più casi come invasivo. La riprova di questo è data dall’aumento del contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni. Infatti, le Regioni, invece di trovarsi in una situazione di maggiore autonomia decisionale in materia, ma soprattutto di carattere finanziario, si sono trovate di fronte a un condizionamento sia rispetto alle modalità di effettuazione dei servizi, sia sotto il profilo dei finanziamenti degli stessi.
L’autrice conclude mettendo in evidenza come il prossimo nodo da sciogliere sarà relativo alle modalità di finanziamento dei servizi educativi, che tenga conto del confronto costante tra Stato e Regioni, ispirato al principio di leale collaborazione affinché si possa efficacemente rispondere alle esigenze delle famiglie e dei bambini.
Rita Dondi, Il Titolo V e i servizi educativi, 2a parte, in «Bambini» - A. 21, n. 8 (ott. 2005), pp. 15-19