L'attribuzione del cognome materno ai figli
Quali prospettive dopo la decisione della Corte costituzionale?
È discriminatorio non consentire ai genitori di scegliere il cognome da attribuire ai figli e alle figlie? Da molti anni la questione è oggetto di grande interesse nell’ambito del nostro ordinamento per numerose ragioni. In più di una occasione, infatti, a fronte di una mancata riforma della materia da parte del legislatore, i giudici – sia nazionali che europei – sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dell’automatica imposizione del solo cognome paterno ai figli. Infatti, l’attribuzione del cognome paterno come regola automatica in caso di nascita di un bambino o di una bambina è ricavabile da una serie eterogenea di norme. Ciò significa che non vi è, nel nostro ordinamento, una legge che la stabilisca in maniera esplicita, ma sono presenti una serie di norme che la presuppongono.
L’apposizione automatica del patronimico è stata, ed è ancora, in mancanza di una precisa legislazione in materia, il riflesso di una struttura sociale costruita intorno al ruolo che gli uomini, capifamiglia, rivestivano anche all’esterno del mero ambiente familiare e cioè in ambito pubblico, una struttura sociale all’interno della quale le donne passavano dal padre al marito assumendone anche il cognome.
In allegato un approfondimento giurisprudenziale sull'attribuzione del cognome materno ai figli.
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