Decisione del Consiglio Europeo La questione del recupero internazionale dei crediti alimentari è un problema di primaria importanza per il benessere della persona; infatti, lo stesso può essere gravemente compromesso nel caso di mancato versamento del sostegno dovuto da parte del genitore obbligato.
In proposito l'Unione europea, pur disponendo già di norme finalizzate a garantire che i minori ricevano il sostegno finanziario anche dal genitore che vive in un altro Stato membro europeo, rafforza ulteriormente il quadro giuridico con la decisione* in commento che approva, a nome dell'Unione, la firma della convenzione dell'Aja del 2007 (adottata il 18 dicembre 2008) sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli ed altri membri della famiglia. Del resto spesso l'Unione europea, in tema di cooperazione giudiziaria civile con i Paesi terzi, ha optato per la strada della sollecitazione a ratificare alcune convenzioni internazionali invece che stipulare accordi bilaterali con singoli Stati per assicurare coerenza tra i diversi strumenti normativi. Così l'adozione di strumenti perfettamente coerenti rispetto all'acquis (cioè l'insieme dei diritti e degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli stati membri dell'Unione Europea e che devono essere accolti senza riserve dai paesi che vogliano entrare a farne parte) garantirà l'instaurazione di relazioni con i paesi terzi senza timori di possibili contrasti applicativi. A tale proposito è giusto ricordare anche che le materie disciplinate dalla Convenzione in commento rientrano anche nell'ambito di applicazione del regolamento n.4/2009 del Consiglio (il regolamento e il protocollo sulla legge applicabile saranno applicati dagli Stati membri dell'Ue a partire dal 18 giugno 2011), del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Con tale regolamento, infatti, il legislatore comunitario ha introdotto una serie di misure atte a garantire il recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere agevolando, in tal modo, la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea (vedi il considerando n. 45). La Convenzione rende automatico il riconoscimento e l'immediata esecutività di provvedimenti di mantenimento passati in giudicato in uno qualunque degli Stati firmatari consentendo, in questo modo, ai figli minori di ottenere l'immediata esecuzione del loro diritto al mantenimento in tutti gli Stati membri e, contemporaneamente, alle autorità di cooperare per l'esecuzione dei crediti alimentari in modo che i soggetti obbligati non possano eludere i loro obblighi lasciando il territorio dell'Ue. Inoltre la firma della Convenzione, oltre a rappresentare una valida base per l'istituzione di un sistema internazionale di cooperazione amministrativa per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sugli alimenti, prevede anche, nei casi internazionali di richieste di alimenti destinati ai figli, il patrocinio a spese dello Stato (artt. 44 e ss. del Regolamento) con l'obiettivo di garantire l'effettività dell'accesso alla giustizia tra Stati membri nella materia delle obbligazioni alimentari (ciò anche se viene garantita la possibilità del recupero da parte del ricorrente soccombente, che abbia beneficiato del gratuito patrocinio, dei costi nella misura in cui lo permetta la sua situazione finanziaria, come previsto dall'art. 67, Reg). *Decisione del Consiglio del 31 marzo 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, pubblicata nella GUUE del 7 aprile 2011, n. L 93 Tessa Onida
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