Nuovo trattato sull'Unione europea In seguito alla firma apposta dal Presidente della Repubblica Ceca il 3 novembre 2009 tutti e ventisette gli Stati membri dell’Unione europea hanno ratificato il Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (2007/C 306/01) che è poi entrato in vigore il 1° dicembre 2009
, con il deposito dei singoli strumenti di ratifica da parte dei vari Stati. Come è stato ampiamente sottolineato dagli osservatori giuridici, ma anche dai mezzi di informazione di massa non specificamente giuridici, si tratta di un fatto di notevolissimo rilievo perché questo trattato ha innovato in modo rilevante i due precedenti trattati fondamentali dell’Unione: il trattato che ha istituito la Comunità europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958) e il trattato sull’Unione europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993). Il trattato di Lisbona mette fine a diversi anni di difficili negoziati sulle riforme istituzionali. In particolare, per la prima volta nella sua storia, con questo trattato l’Unione europea acquista una propria personalità giuridica e, quindi, diviene capace di interloquire con una sola voce nelle relazioni internazionali e di firmare trattati come un soggetto unico di diritto internazionale. In relazione ai minori, che rappresentano l’argomento che qui più interessa, non può essere taciuto che il trattato di Lisbona integra la Carta dei diritti fondamentali nel diritto primario europeo conferendogli lo stesso valore giuridico dei trattati e, conseguentemente, rendendo possibile che la Corte di giustizia europea sia chiamata a pronunciarsi sul loro rispetto. Più in particolare, il trattato di Lisbona migliora la protezione dei cittadini europei – e quindi anche dei minori – sia mantenendo i diritti esistenti sia introducendo nuovi strumenti di garanzia dei diritti proclamati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione facendo diventare gli stessi giuridicamente vincolanti per ogni Paese facente parte dell’Unione. Infatti, se è vero che tale operazione non altera i poteri dell’Unione, è anche vero che offre maggiori diritti e libertà ai cittadini. Viene anche precisato che l’Unione, che ai sensi dell’art. 2 del trattato di Lisbona «combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore», sviluppa una politica comune di immigrazione volta ad assicurare la gestione dei flussi migratori e l’equo trattamento dei cittadini provenienti da Paesi terzi. A questo fine il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano sia misure volte a garantire (tra l’altro) la lotta contro la tratta degli esseri umani e, in particolare, di donne e minori, sia norme penali e relative sanzioni per crimini particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale; tali ipotesi nello specifico sono: il terrorismo, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti e il traffico illecito di armi. Tessa Onida
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UE_Trattato_di_Lisbona_2007.pdf | 1.53 MB |