Il Fondo di garanzia per i nuovi nati, istituito presso il Dipartimento per le politiche per la famiglia, prevede la possibilità, per i neogenitori, di richiedere un prestito agevolato per sostenere le spese che si presentano con l'arrivo di un figlio. I genitori di bambini nati o adottati nel 2010 possono richiederlo entro il prossimo 30 giugno. Le modalità di attuazione e gestione del Fondo - istituito con decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 - sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2009. Il provvedimento prevede la possibilità, per chi esercita la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, di richiedere un prestito agevolato fino a cinquemila euro. La domanda deve essere inoltrata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione. Per dare maggiore visibilità all'iniziativa e agevolare il reperimento di informazioni, è stato creato un sito dedicato al Fondo, dove si trovano spiegazioni sulle modalità per ottenere il finanziamento, la normativa di riferimento e altre notizie. Il Fondo, si legge sul sito, è «volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari». Obiettivo dell'iniziativa è dunque quello di sostenere le famiglie, in un periodo, come quello attuale, in cui molti nuclei familiari si trovano a dover fronteggiare situazioni di difficoltà economica. Il finanziamento può essere richiesto per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo limite di cinque anni. I genitori possono rivolgersi a una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa: l'elenco, continuamente aggiornato, è pubblicato sul sito dedicato al Fondo. In caso di esercizio della potestà su più di un minore «può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affido condiviso». (bg)